DECRETO DI TRASFERIMENTO: LA TEMPISTICA SI ALLUNGA A FAVORE DEL DEBITORE MOROSO

Il 7.2.2019, nel sostanziale silenzio della stampa, all’interno della declamata “Legge semplificazioni” (D.L. 135/2018 convertito in legge dopo lo scrutinio favorevole della Camera con voto di fiducia del 7.2.2019 ed in corso di pubblicazione alla data di scritturazione) è stata approvata una norma, che grande rilievo avrà nello sviluppo delle procedure esecutive relative ad immobili siti in Condominio.

Sostituendo la norma “provvisoria” dell’art. 4 comma 2 del DL 135/2018 che, nel modificare l’art. 560 cpc, consentiva ai soggetti titolari di crediti verso le Pubbliche amministrazioni di posticipare la liberazione dell’immobile pignorato oltre la pronuncia del decreto di trasferimento, infatti, il Legislatore, in sede di conversione, ha allargato la platea dei beneficiari della misura, estendendo il campo di applicazione del beneficio a tutti i debitori occupanti l’immobile – indipendentemente dalla sussistenza di situazioni creditorie nei confronti dello Stato -: pur limitando il diritto di occupazione del bene solo sino al momento della pronuncia del decreto di trasferimento. Se prima, già con l’ordinanza in cui disponeva la vendita, il Giudice dell’esecuzione poteva disporre – e normalmente disponeva – la liberazione del bene, anche per agevolarne la vendita coattiva, ora, per effetto della riforma, il debitore moroso – ed i suoi familiari conviventi – potranno continuare ad occupare il bene e ad utilizzare i relativi servizi condominiali, per mesi, se non anni, dopo la disposta vendita. Ampie nuvole sembrano addensarsi sui Condomini: appare presumibile ritenere che la norma inciderà sulla appetibilità del bene all’incanto, se non sul sviluppo dell’intera gestione condominiale.

Ufficio Legale A.N.AMM.I.



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